PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interesse pubblico).

      1. Lo Stato, riconoscendo l'importanza e la funzione sociale della mediazione familiare, ne definisce gli ambiti professionali e operativi, provvede a dettarne la disciplina e la promuove, stabilendo i criteri per la formazione degli operatori e favorendo l'attivazione di appositi centri di mediazione familiare.

Art. 2.
(Definizione della mediazione familiare e profilo professionale del mediatore familiare).

      1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 1, si intende per mediazione familiare nei casi di separazione o di divorzio un processo per la riorganizzazione delle relazioni familiari in tali ambiti sollecitato dalle parti, in cui un terzo imparziale, il mediatore familiare, si adopera, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, affinché queste elaborino personalmente un programma di separazione soddisfacente per loro e per i figli, nel quale siano specificati i termini della cura e dell'educazione dei figli stessi, gli oneri a carico delle parti e le questioni di carattere patrimoniale.
      2. È definito mediatore familiare il professionista che ha acquisito una formazione specifica mediante la frequenza con esito positivo di corsi riconosciuti dall'Associazione di cui all'articolo 3 e organizzati dai soggetti di cui all'articolo 4 nonché da associazioni, società ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, accreditati dalla citata Associazione, che

 

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prevedono l'apprendimento delle seguenti conoscenze teoriche e abilità pratiche:

          a) tecniche e abilità afferenti specificamente alla mediazione familiare e riguardanti la comunicazione, la negoziazione e la gestione dei conflitti;

          b) nozioni di diritto di famiglia e, in particolare, riguardanti la separazione personale dei coniugi e il divorzio;

          c) nozioni di psicologia riguardanti la coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le sue crisi e i suoi conflitti; il bambino e il suo sviluppo psico-affettivo; la separazione personale dei coniugi e, in particolare, il suo impatto e le sue ripercussioni sui differenti componenti della famiglia; le ricomposizioni familiari.

Art. 3.
(Associazione dei mediatori familiari).

      1. È istituita l'Associazione dei mediatori familiari, di seguito denominata «Associazione», alla quale possono iscriversi coloro che hanno frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui all'articolo 4. In sede di prima attuazione della presente legge, possono iscriversi all'Associazione coloro che hanno conseguito il titolo di mediatore familiare al termine di corsi organizzati secondo i parametri dettati dal Forum europeo di formazione e ricerca in mediazione familiare.
      2. All'Associazione è attribuito il compito di stabilire i criteri che disciplinano i corsi di formazione e di specializzazione per mediatore familiare e le modalità di verifica e di controllo sull'attività dei mediatori familiari ad essa iscritti nonché sui citati corsi di formazione e di specializzazione.

Art. 4.
(Corsi di formazione e di specializzazione).

      1. L'organizzazione dei corsi di formazione e di specializzazione per mediatore

 

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familiare è attribuita alle università, agli enti locali e alle aziende sanitarie locali, nonché ai soggetti accreditati di cui all'articolo 2, comma 2.
      2. Ai fini del riconoscimento da parte dell'Associazione, i corsi di formazione e di specializzazione per mediatore familiare devono prevedere l'apprendimento delle conoscenze tecniche e abilità pratiche elencate all'articolo 2, comma 2, lettera a), b) e c), essere conformi ai parametri stabiliti dalla medesima Associazione ed essere coordinati da un mediatore familiare iscritto alla stessa Associazione, che riveste la qualifica di direttore didattico.

Art. 5.
(Attivazione dei centri di mediazione familiare e progetti di mediazione familiare).

      1. Le regioni, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito delle funzioni disciplinate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, hanno il compito di programmare nei piani sociali regionali interventi di sostegno alla famiglia attraverso la mediazione familiare; alle province compete la promozione sociale dei servizi, nonché l'aggiornamento degli operatori del settore; ai comuni, singoli o associati, compete l'erogazione del relativo servizio.
      2. 1 comuni, nell'ambito dei programmi e delle iniziative a favore dell'infanzia e dell'adolescenza previsti dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, favoriscono il finanziamento dei progetti in favore della mediazione familiare, avvalendosi a tale fine della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nonché degli enti e delle associazioni, pubblici e privati, che operano nell'ambito della mediazione familiare.